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in HOME PAGE : Sono aperte le iscrizioni ai Tavoli 231 - edizione 2025 |
Mer, 22 Gen 2025 |
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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti (Commento a Cass. N. 30412/2008)Le misure cautelari sono disposte dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, osservando le disposizioni dell'art. 292 c.p.p., a norma del quale l'ordinanza deve tra l'altro contenere, “a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio”, (i) la descrizione sommaria del fatto; (ii) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustifichino in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato; (iii) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Il prescritto obbligo di motivazione non potrebbe ritenersi assolto attraverso la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, trascrivendo materiale probatorio apoditticamente definito come “autoevidente”, “manifesto”, “chiaro”, “inconfutabile”, “non abbisognevole d'interpretazione”, in difetto della valutazione critica ed argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati. di Sergio Beltrani |
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