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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

La motivazione delle ordinanze cautelari interdittive in danno degli enti (Commento a Cass. N. 30412/2008)

Le misure cautelari sono disposte dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, osservando le disposizioni dell'art. 292 c.p.p., a norma del quale l'ordinanza deve tra l'altro contenere, “a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio”, (i) la descrizione sommaria del fatto; (ii) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustifichino in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato; (iii) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. Il prescritto obbligo di motivazione non potrebbe ritenersi assolto attraverso la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, trascrivendo materiale probatorio apoditticamente definito come “autoevidente”, “manifesto”, “chiaro”, “inconfutabile”, “non abbisognevole d'interpretazione”, in difetto della valutazione critica ed argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la motivazione per relationem dei provvedimenti giudiziali è da considerarsi legittima quando: (i) faccia riferimento ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; (ii) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia specificamente valutate, ritenendole coerenti con la sua decisione; (iii) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato attraverso l'allegazione o la trascrizione nel provvedimento in questione, o almeno a lui ostensibile nel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e di gravame, consentendo il controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.

Alla luce di ciò, appare evidente l'insufficienza del mero rinvio per relationem alla motivazione di un'ordinanza cautelare coercitiva personale per motivare l'ordinanza cautelare interdittiva resa in danno dell'ente.

di Sergio Beltrani

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