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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
I reati transnazionali come presupposto della responsabilità degli enti. Un’analisi dell’art. 10 della legge 146/2006La responsabilità degli enti per i reati transnazionali vede intrecciarsi due problematiche: la disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, da un lato, e le disposizioni in tema di reato transnazionale ai sensi della legge 146/2006, dall'altro. Il referente normativo in questione è l'art. 10 legge 146/2006, il quale dispone la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati qualora se ne riconosca una natura transnazionale. Le fattispecie criminose di cui all'art. 10 sono individuate dalla dottrina come fattispecie complesse: è necessaria, ai fini della loro integrazione, la sovrapposizione delle norme di parte speciale richiamate con i requisiti di transnazionalità previsti dall'art. 3 della legge di ratifica. Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, in particolare: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990). Occorre tuttavia osservare che molti degli aspetti più controversi dipendono dalla complessità e dall'oscurità degli istituti di base (la citata legge 146/2006 e il d.lgs. 231/01 ), che presentano ancora oggi moltissimi nodi irrisolti. di Annamaria Astrologo |
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