La persona giuridica tra responsabilità penale e responsabilità civile: la posizione della Cassazione (Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251)
La tesi della natura amministrativa della responsabilità degli enti si fonda, in primo luogo, sul dato letterale del nomen juris assegnatole dal legislatore: il collegamento tra reato ed imputabilità dell'ente in virtù di determinati parametri rappresenta solo il criterio in base al quale si determina la gravità dell'illecito, non il titolo della responsabilità che non è penale. L'ente non può commettere un reato, perché persona giuridica, per un'oculata scelta del legislatore, per il dettato costituzionale, per i principi e caratteri fondamentali del nostro codice penale.
Parte della dottrina ha tuttavia evidenziato che l'accertamento della violazione e la conseguente applicazione della sanzione all'ente, sulla base del modello prefigurato dal legislatore del 2001, segue regole sostanziali e processuali che non sono di estrazione amministrativa bensì penale. Questa parte della Dottrina e della giurisprudenza sono convinte, infatti, che si tratti di una responsabilità penale mascherata, dissimulata sotto le mentite spoglie di responsabilità amministrativa, della quale, invero, non riveste i tipici connotati.
Parte della giurisprudenza ha affrontato il nodo problematico dell'ammissibilità della costituzione di parte civile del soggetto danneggiato dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente nel procedimento a carico di questo. Gli artt. 34 ss. del decreto, che disciplinano il procedimento di accertamento delle violazioni, tuttavia non contemplano espressamente tale possibilità. Al quesito, alcune corti di merito hanno dato risposta negativa; così, ad esempio, una recente ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civile. Non è tuttavia mancata qualche pronuncia in senso opposto come quella che, nell'ambito dello stesso Tribunale, dopo un'attenta analisi della natura della responsabilità degli enti, definita “parapenale”, sottolinea che: “con la novella n. 231/2001 l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale articolata nei confronti dell'ente come ritenuto responsabile dalla normativa debba essere ritenuta ammissibile in via diretta ex artt. 185 c.p. e 2043-2049 c.c., in dipendenza dell'individuazione, con l'indicata normativa, di un centro di responsabilità colpevole, appunto l'ente, al quale è da riportare di volta in volta la condotta, l'evento e la sanzione delineati nella novella”. Sul punto è intervenuta, nell'ottobre 2010, la Cassazione ad escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile.
Dott. Antonio Tizzano, Magistrato
di Antonio Tizzano
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