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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e irresponsabilità dell'ente: la Corte nega un "automatismo" contra legem (Commento a Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060)

Con la sentenza qui annotata, la quinta sezione penale della Cassazione – chiamata a decidere su ricorso per saltum del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano in uno dei filoni del cd. crac Parmalat – si concentra sulla portata ermeneutica dell'art. 8 del d.lgs. 231/2001, regolante la responsabilità autonoma dell'ente. In particolare, la Corte conferma che l'accertamento di un reato realizzato da un soggetto riconducibile alla company è necessario per fondare tale responsabilità, mentre non lo è, conformemente al dettato legislativo, l'individuazione e la condanna della persona fisica. La decisione di annullare con rinvio la pronuncia del giudice di merito consente, quindi, di abbozzare, ad oltre dieci anni dall'abbattimento del noto principio societas delinquere non potest, un trait d'union tra l'elaborazione dottrinale e l'orientamento della giurisprudenza in relazione alla responsabilità autonoma dell'ente.

di Marco Alessandro Bartolucci e Matteo De Paolis

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