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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
Presunzioni di colpa e onere della prova dell'ente: ragioni e spunti per una riforma dell'art. 6 d.lgs. 231/2001Nel caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale, ipotesi nella prassi statisticamente dominante, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 impone all'ente una prova che sembra incompatibile con la logica costituzionale. A prescindere dalla qualificazione giuridica della natura della responsabilità dell'ente, l'art. 27 comma 2 Cost. stabilisce una presunzione di non colpevolezza che, attesi i richiami della normativa alla disciplina penalistica, non può essere liquidata in nome dell'asserita autonomia del sistema 231. La questione, invero, è più profonda e investe l'inquadramento dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 che sembra potersi risolvere nel senso di una vera e propria scusante per l'ente, la cui insussistenza dovrebbe essere dimostrata, sia pur implicitamente, dal Pubblico Ministero nell'ambito della prova dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Né appare sufficiente ad evitare l'esigenza di una riforma, l'interpretazione costituzionalmente orientata offerta, sia pur incidentalmente, dalla giurisprudenza più accorta secondo cui, in tal caso, al Pubblico Ministero spetterebbe di dimostrare non solo che ad agire (anche o soltanto) nell'interesse dell'ente sia stato un apicale ma anche la mancanza di una ‘regolamentazione interna'. Insomma, i tempi appaiono ormai maturi per cogliere il meglio delle diverse proposte sin qui avanzate, al fine di colmare quel deficit di personalizzazione del giudizio di responsabilità dell'ente di cui si avvertono ancora i riflessi nella prospettiva organicistica o ‘da rimbalzo' di cui pure non manca cenno nelle più recenti pronunce. di Daniele Piva |
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