L'obbligo del pubblico ministero di disporre l'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis c.p.p. dal legale rappresentante dell'ente: aspetti problematici alla luce dei criteri normativi d'incompatibilità a ricoprire l'ufficio di testimone previsti dall'art. 44, d.lgs. 231/2001
La compatibilità della disciplina relativa all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. con le peculiarità del procedimento 231 non è mai stata sostanzialmente messa in discussione.
È, invece, controverso se alla persona giuridica siano riservati tutti i poteri e facoltà offerti da tale normativa alla persona fisica; in particolare, se il pubblico ministero sia obbligato a disporre l'interrogatorio del rappresentate dell'ente una volta che questi lo abbia richiesto ex art. 415 bis, comma 3 c.p.p.
Infatti, i contenuti dell'art. 44, d.lgs. 231/2001 sembrano rendere applicabile la disciplina in tema di dichiarazioni dell'indagato/imputato esclusivamente al legale rappresentante indicato nella dichiarazione di costituzione ex art. 39, comma 2, d.lgs. 231/2001, che rivestiva tale carica al momento di commissione del fatto di reato e che non sia indagato/ imputato del reato presupposto.
Il presente lavoro è un commento alla recente pronuncia della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione che si segnala per avere affrontato alcune questioni processuali collegate alla disciplina ex art. 415 bis c.p.p. e per avere dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio presentata a suo tempo nei confronti dell'ente, perché il pubblico ministero aveva omesso di disporre l'interrogatorio regolarmente richiesto, a seguito della notifica al soggetto giuridico dell'atto ex art. 415 bis c.p.p., dal legale rappresentante dell'ente designato in epoca successiva al fatto illecito.
di Luigi Gino Velani
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