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19 dicembre 2014 (c.c. 9 dicembre 2014) n. 52748 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione II penale* (in tema di responsabilità da reato, l'esercizio dei diritti di difesa da parte dell'ente in qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39, D.lgs. n. 231 del 2001 - una deroga alla regola è prevista solo nel caso in cui l'esercizio del diritto di difesa avvenga ad opera del difensore nominato d'ufficio, anche qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilità del rappresentante legale perché indagato o imputato del reato presupposto - la presenza fisica o meno all'udienza del legale rappresentante dell'ente non equivale alla presenza dell'ente - il legale rappresentante dell'ente che abbia proceduto alla nomina di un difensore di fiducia il quale si sia poi attivato per sostenere la posizione dell'ente)
REPUBBLICA ITALIANA
Composta da:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona nell'ambito del procedimento penale tra gli altri nei confronti di:
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/9/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Ancona ha annullato parzialmente (limitatamente ai beni ed al denaro delle società di cui infra) il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12/7/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città nei confronti della (X) e della (Y) in relazione all'ipotesi di illecito di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs 231/2001, con riferimento alla commissione da parte di … e …, che secondo l'impostazione accusatoria esercitavano di fatto la gestione delle due società, del delitto di corruzione di pubblici ufficiali, nell'interesse ed a vantaggio delle società stesse.
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