28 dicembre 2018 (ud. 2 marzo 2018) n. 58436 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione III penale* (reati tributari - la confisca diretta del denaro della società in quanto profitto del reato non trova ostacoli nel d.lgs. 231/2001 che non contempla i reati tributari tra quelli idonei a fondare la responsabilità dell'ente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Gastone Andreazza - Presidente -
Aldo Aceto
Emanuela Gai
Ubalda Macrì - Relatore -
Fabio Zunica
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(…)
Fallimento (…) S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore,
avverso la sentenza in data 9.2.2017 della Corte d'appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;
udita per la parte civile, Fallimento (...) S.r.l. in liquidazione, l'avv. … che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito per gli imputati l'avv… ., che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. (…) sono stati chiamati a rispondere del reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen., 2 d. lgs. 74/2000 e 4 l. 146/2006, perché, (...), quale amministratore della (...) S.r.l., e gli altri due quali concorrenti nel reato proprio, amministratori di cartiere e referenti diretti per le attività svolte in Romania, avvalendosi di società interposte per compiere operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, simulando la cessione di beni e operando pagamenti fittizi aventi l'effetto di trasferire all'estero parte dei profitti illecitamente ottenuti, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvalevano delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti specificamente indicate, indicando i correlativi costi fittizi e l'IVA a credito nelle corrispondenti voci delle dichiarazioni annuali dei redditi/IVA per importi dettagliatamente indicati, cosi ottenendo un credito IVA di complessivi euro 1.488.221,47 ed un abbattimento della base imponibile, con conseguente riduzione dell'imposta, per complessivi euro 2.046.376,14, secondo lo schema indicato nel capo d'imputazione, con l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 1. 146/2006, in Milano, alle date delle rispettive dichiarazioni il 29.12.2009, 30.9.2010, 30.9.2011 ed 1.10.2012.
Con sentenza in data 9.2.2017 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 12.3.2015 del Giudice dell'udienza preliminare di Milano, ha escluso l'aggravante della transnazionalità ed ha rideterminato le pene inflitte agli imputati, in anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione per (...); anni 1, mesi 10, giorni 20 di reclusione per (...), anni 2, giorni 20 di reclusione per (...), revocando nei confronti del (...) l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ed applicando a tutti le pene accessorie ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 74/2000 in misura pari alla pena inflitta per quelle temporanee, con condanna al risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in separata sede oltre spese e revoca della confisca per equivalente dei beni immobili della (...) da restituirsi al Fallimento della società.
2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi, di cui il primo comune a tutti e gli altri tre relativi al solo (...).
Con il primo motivo di ricorso, gli imputati deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 132 cod. pen. La Corte territoriale, una volta esclusa l'aggravante della transnazionalità, aveva rideterminato le sanzioni irrogate, ritenendo, tuttavia, di applicare una pena base superiore al minimo edittale di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000, ma la relativa motivazione era stata generica, con riferimento alla serialità delle condotte, all'entità dell'imposta evasa, al carattere sofisticato e complesso del sistema di frode organizzato, senza la specificazione analitica degli elementi del proprio convincimento. Forse, una siffatta motivazione poteva essere sufficiente in caso di pena vicina al minimo edittale, ma non nel caso in esame.
Con il secondo motivo, denunciano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 164 e 133 cod. pen. La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a favore di (...), sebbene incensurato, perché era irreperibile e perché non aveva offerto alcun risarcimento del danno. Ritiene tale interpretazione non condivisibile, siccome era stato semplicemente assente al processo; inoltre il fatto che fossero ignote le condizioni di vita e di lavoro al momento della condanna non giustificava il diniego del beneficio.
Con il terzo motivo, lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 175 e 133 cod. pen. Reiterano le considerazioni già svolte con riferimento al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale sempre per il (...).
Con il quarto motivo, censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 175 cod. pen., perché la Corte territoriale aveva concluso, sulla base dei motivi sopra evidenziati – ignoranza delle condizioni di vita e lavorative dell'imputato (...), assenza dello stesso al processo e mancato risarcimento del danno – , che non era possibile una positiva valutazione dell'art. 175 cod. pen. Il potere discrezionale dei giudice era però guidato dai criteri dell'art. 133 cod. pen., regola che, nella specie, non era stata rispettata.
3. La Curatela dei Fallimento della (...) S.r.l. in liquidazione, quale parte civile, presenta cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 597 c.....
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