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2 agosto 2019 (ud. 2 luglio 2019) n. 35462 - sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (responsabilità amministrativa della società in dipendenza del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - giudizio della Corte dei Conti che esclude la responsabilità contabile difettando la prova di un pregiudizio concreto e attuale per l’erario giacché il finanziamento è stato impiegato per le finalità previste dalla misura comunitaria pur in presenza di irregolarità riguardanti i rapporti contrattuali fra le parti - l’autonomia e la separatezza tra giudizio penale e giudizio amministrativo escludono ogni contraddizione tra l’esclusione della responsabilità contabile e l’accertamento della responsabilità penale - non è ravvisabile contrasto di giudicati né ancor meno bis in idem fra l’accertamento penale e l’accertamento contabile poiché i provvedimenti adottati nelle distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente)
REPUBBLICA ITALIANA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 29/06/2017 - dep. il 27/07/2017, in riforma della sentenza con la quale in data 3/06/2015 il Tribunale di Cosenza aveva condannato, in concorso con altri, (…) a pena di giustizia per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riportato al capo a) dell'imputazione, commesso a (…), aveva disposto la confisca per equivalente dei beni oggetto del sequestro preventivo, e aveva applicato alla (…) s.r.l., di cui (…) era amministratore, la sanzione pecuniaria di 25.800 Euro per l'illecito amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24, commi 1 e 2 riportato al capo b) dell'imputazione, unitamente a sanzioni interdittive e accessorie, dichiarava nel dispositivo non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo a) perché estinto per prescrizione e revocava la confisca, con conseguente dissequestro, mentre nella motivazione della pronuncia confermava la condanna della anzidetta s.r.l. per l'illecito amministrativo di cui al capo b), sul presupposto dell'accertamento del delitto sub a), e comunque in assenza di elementi tali da far prevalere formule assolutorie.
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