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LE NOTIZIE


2 agosto 2019 (ud. 2 luglio 2019) n. 35462 - sentenza - Corte di cassazione - sezione II penale* (responsabilità amministrativa della società in dipendenza del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - giudizio della Corte dei Conti che esclude la responsabilità contabile difettando la prova di un pregiudizio concreto e attuale per l’erario giacché il finanziamento è stato impiegato per le finalità previste dalla misura comunitaria pur in presenza di irregolarità riguardanti i rapporti contrattuali fra le parti - l’autonomia e la separatezza tra giudizio penale e giudizio amministrativo escludono ogni contraddizione tra l’esclusione della responsabilità contabile e l’accertamento della responsabilità penale - non è ravvisabile contrasto di giudicati né ancor meno bis in idem fra l’accertamento penale e l’accertamento contabile poiché i provvedimenti adottati nelle distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(…), nato a (…);
avverso la sentenza del 29/06/2017 della Corte Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Mantovano Alfredo;
La Corte dà lettura dell'istanza di rinvio in cui il difensore documenta un impegno professionale.
Il Procuratore Generale Dott.ssa Cocomello Assunta non si oppone al rinvio con sospensione dei termini prescrizionali ed in subordine conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 29/06/2017 - dep. il 27/07/2017, in riforma della sentenza con la quale in data 3/06/2015 il Tribunale di Cosenza aveva condannato, in concorso con altri, (…) a pena di giustizia per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riportato al capo a) dell'imputazione, commesso a (…), aveva disposto la confisca per equivalente dei beni oggetto del sequestro preventivo, e aveva applicato alla (…) s.r.l., di cui (…) era amministratore, la sanzione pecuniaria di 25.800 Euro per l'illecito amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24, commi 1 e 2 riportato al capo b) dell'imputazione, unitamente a sanzioni interdittive e accessorie, dichiarava nel dispositivo non doversi procedere in ordine al reato contestato al capo a) perché estinto per prescrizione e revocava la confisca, con conseguente dissequestro, mentre nella motivazione della pronuncia confermava la condanna della anzidetta s.r.l. per l'illecito amministrativo di cui al capo b), sul presupposto dell'accertamento del delitto sub a), e comunque in assenza di elementi tali da far prevalere formule assolutorie.
La (…) s.r.l. e (…), quale amministratore della stessa, propongono ricorso per cassazione, per il tramite del loro difensore, e deducono come motivo la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) per "man.....

 

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