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LE NOTIZIE


2 dicembre 2019 (ud. 19 novembre 2019) n. 48779 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell'ente, che aveva comunque risparmiato i costi connessi alla mancata messa in opera della procedura lavorativa corretta, mentre la prassi pericolosa consentita e avallata realizzava di fatto un procedimento più snello e rapido che quindi accelerava i tempi di produzione - risparmio dei costi connessi ad un'adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori - i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi d'evento vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico - i termini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENICHETTI Carla - Presidente
Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere
Dott. NARDIN Maura - Consigliere
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

< p align="center"> SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(...), nato a (...);
(...), nato a (...);
(...) S.P.A.
avverso la sentenza del 13/06/2018 della Corte Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donatella Ferranti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio per esigibilità della condotta per (...), rigetto nel resto;
È presente l'avvocato (...) in difesa di (...) e (...) S.P.A. che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, confermava la pronuncia del Tribunale di Gorizia del 19.05.2016, che aveva condannato gli imputati (...) e (...) alla pena di Euro 800,00 di multa ciascuno e la società (...) s.p.a. al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 17.200,00; revocava la sanzione interdittiva, applicata dal primo Giudice nei confronti della società (...) s.p.a., del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.1 (...) quale datore di lavoro e (...) quale amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della (...) s.p.a., sono imputati del reato di cui all'articolo 113 c.p., articolo 590 c.p., comma 1, 2 e 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28, comma 2, e articolo 37 comma 1, perché, nella qualità sopra indicate, cagionavano, per colpa, in cooperazione tra loro, al lavoratore (...), operaio con mansioni di verniciatore e collaudatore, lesioni personali al dito della mano destra, da cui derivava una malattia guarita in 135 giorni, nonché una limitazione funzionale dell'indice destro con onicodistrofia ed iperalgesia del polpastrello, derivanti dall'aver estratto mediante pressione (30 bar) un'ogiva rimasta incastrata all'interno di una forcina di uno scambiatore a pacco che, quindi, fuoriusciva e colpiva con violenza il secondo dito della mano destra. Si contesta la condotta colposa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e violazione delle norme di prevenzione e in particolare di non aver adeguatamente valutato il rischio connesso all'attività specifica relativa all'attività di estrazione delle ogive, nel caso di incastro accidentale e di mal funzionamento degli impianti in produzione e più in particolare degli scambiatori di calore a pacco alettato; nonché di aver omesso di formare in modo adeguato il (...) in riferimento al concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione rischi riferiti alle mansioni svolte e alle conseguenti misure di prevenzione del settore o del comparto di appartenenza all'azienda.

1.2. La (...) s.p.a. è imputata del reato previsto e punito dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 septies, in relazione al reato di cui all'articolo 590 c.p., comma 1 e 3, avendo omesso di predisporre efficacemente ed attuare un modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire la commissione di delitti di lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche a vantaggio della società. Fatto commesso in (...).

1.3 Il (...), responsabile del servizio prevenzione protezione sicurezza e salute per conto di (...) s.p.a., è stato assolto per non aver commesso il fatto all'esito del giudizio di primo grado.

1.4 L'infortunio, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che riporta puntualmente le risultanze dibattimentali del giudizio di primo grado, avveniva con le seguenti modalità:
Il dipendente operaio, (...), addetto al reparto collaudo, l'8.10.2012 era intento assieme al collega (...) ad estrarre un'ogiva (piccola sfera in alluminio) che, durante la fase di lavorazione, cd. di mandrinatura (operazione meccanica che permette il serraggio dei tubi di rame componenti il pacco alettato di uno scambiatore di calore in fase di produzione mediante il passaggio all'interno delle forcine di piccole sfere di alluminio c.d. ogive), effettuata in altro reparto, si era incastrata all'interno di una forcina in rame; (...) e (...) effettuarono l'operazione di estrazione utilizzando l'aria compressa, per cui il (...) posizionò il pressino dell'aria in una delle due estremità della forcina mentre il (...) reggeva con la mano, all'altra estremità, un manicotto in metallo che avrebbe dovuto raccogliere l'ogiva, una volta espulsa per effetto dell'aria compressa; accadde che l'aria, con una pressione di 30 atmosfere, e l'ogiva espulsa andavano a colpire a forte velocità il dito indice della mano destra del (...), provocandogli una frattura pluriframmentaria.
I Giudici del merito argomentavano che sia (...) che (...) avevano omesso di prevedere e valutare nel (...) il rischio specifico, connesso con l'estrazione delle ogive in caso di incastro accidentale (evento prevedibile e assai frequente), nonché di informare e formare adeguatamente gli operai circa i rischi connessi all'operazione, che doveva essere effettuata invece mediante la c.d. canottatura (fol. 3); condotte omissive che hanno consentito ed agevolato il consolidarsi di una prassi pericolosa nei reparti di mandrinatura e collaudo, per nulla valutata nonostante fosse nota a tutti gli operai.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e la società, a mezzo dei difensori, deducendo i seguenti motivi:

2.1 (...) e (...) s.p.a. con l'Avv. (...) hanno dedotto:
1) violazione di legge con particolare riferimento all'articolo 43 c.p., in relazione alla prevedibilità concreta del rischio e conseguente mancanza e contraddittorietà della motivazione. (...) deduce di aver assunto la posizione di garanzia datoriale il 5.09.2012, cioè solo 34 giorni prima l'infortunio, avvenuto l'8.10.2012. Non poteva quindi in un lasso di tempo così breve prevedere ed essere messo a conoscenza della situazione pericolosa (cioè l'utilizzo dell'aria compressa per risolvere il problema di incastro delle ogive), trattandosi di un' operazione di esecuzione di un reparto di un'azienda di grandi dimensioni che non può essere ricondotta alla diretta gestione del rischio da parte del datore di lavoro. Appena insediatosi aveva dato avvio ad un'immediata revisione del documento di valutazione del rischio affidando l'incarico ad una consulenza specializzata. Non era stata mai segnalata dal responsabile del servizio di prevenzione la situazione di pericolo connessa allo svolgimento delle diverse lavorazioni attraverso il lavoro di controllo e verifica quotidiano, soprattutto rispetto ad una pr.....

 

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