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7 aprile 2020 (ud. 11 febbraio 2020) n. 11626 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione VI penale* (la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è autonoma dalla responsabilità penale dell'autore del reato-presupposto e dunque indifferente al maturare della prescrizione per quest'ultimo - il giudice è tenuto all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che però, non può prescindere da una verifica quantomeno incidentale della sussistenza del fatto-reato - il d.lgs. 231/2001 non prevede alcuna distinzione fra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero - la responsabilità dell'ente deriva dal reato di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all'estero




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:
Dott. CALVANESE Ersilia - Presidente
Dott. AMOROSO Riccardo
Dott. BASSI Alessandra - Relatore
Dott. COSTANTINI Antonio
Dott. VIGNA Maria Sabina

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1. (...), nato a (...);
2. (...), nato in (...);
3. (...), nato in (...);
4. (...) BV;
5. (...) s.r.l. (già (...) s.r.l.);
avverso la sentenza del 04/12/2018 (come corr. il 12/3/2019) della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori … i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi da loro proposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, (...), (...) e (...) sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli articoli 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere (...) - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società (...) S.p.A. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del (...)) - ricevuto da (...) e (...) - i quali agivano per conto delle società (...) e (...) s.r.l. - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, finalizzati a favorire dette società nell'acquisizione, a condizioni vantaggiose e con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti, di beni dell'azienda della fallita (...) S.p.A. e consistiti, in particolare, nello stipulare, in epoca antecedente alla gara, un contratto di affitto di azienda con la (...) e un contratto di consulting e management con il quale il fallimento riconosceva alla (...) un corrispettivo di 2.200.000 dollari a fronte di prestazioni imprecisate e prive di effettivo valore commerciale, sì da consentire una corrispondente riduzione del prezzo di acquisto; fatti commessi in (...).
Le società ricorrenti (...) e (...) s.r.l. (già (...) s.r.l.) sono state rinviate a giudizio (unitamente ad altre società del gruppo) in relazione all'illecito amministrativo sub capo F) ex artt. 5 e 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, derivante dal reato di cui agli articoli 110, 319, 319-ter e 321 c.p. di cui al capo che precede, delitto commesso nell'interesse ed a vantaggio delle società, tutte collegate tra loro e riferibili al gruppo (...), da persone che rivestivano al momento del fatto funzioni di rappresentanza della società e precisamente da (...) legale rappresentante della (...) BV nonché direttore del settore business unit manager area middle della società capogruppo - e da (...) - direttore del settore corporate strategy & business development della società capogruppo, settori dotati di autonomia funzionale e finanziaria; fatti commessi in (...).

1.1. Con la sentenza del 4 giugno 2015, avendo riguardo alle sole posizioni dei ricorrenti, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (...), (...) e (...) in relazione al delitto di corruzione di cui al capo E) in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa derivante da reato delle società ricorrenti (...) BV e (...) s.r.l. (già (...) s.r.l.) nonché di (...), applicando a ciascuna di esse la sanzione pecuniaria di 300 quote ciascuna da 1000 Euro, mentre ha escluso la responsabilità delle altre due società del gruppo rinviate a giudizio.

1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma, sempre avendo riguardo alle sole posizioni che vengono in rilievo, in riforma dell'appellata sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilità derivante da reato di (...) ed ha confermato l'appellata decisione del Tribunale nei confronti degli odierni ricorrenti.

2. Nei ricorsi a firma dei rispettivi difensori di fiducia, i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p..
In particolare, (...) eccepisce:

2.1. la violazione di legge processuale in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p., per avere i giudici della cognizione di primo e di secondo grado immutato il fatto storico originariamente addebitato al (...) trascurando l'originario impianto accusatorio patentemente smentito dalle acquisizioni probatorie, là dove sono passati dalla ricostruzione del fatto in termini di compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio finalizzati a favorire la società (...) ai fini dell'acquisizione a condizioni vantaggiose di beni e con preferenza rispetto ad altri potenziali acquirenti (con particolare riferimento alla stipula del contratto di affitto dell'azienda e di un contratto di consulting e management a condizioni svantaggiose per la fallita) a riconoscere invece il pregio del contratto di affitto d'azienda così come del contratto di consulenza e, dunque, l'assoluta adeguatezza del prezzo incassato dal fallimento, con ciò inquadrando la fattispecie concreta nella corruzione per atto del proprio ufficio;

2.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'articolo 319-ter c.p. (nella formulazione antecedente al 2012), per avere i decidenti di merito dato per provata la richiesta e la percezione di un corrispettivo illecito - il cui importo non è peraltro indicato nel capo d'imputazione - in assenza di una formulazione della promessa da parte dell'extraneus; la difesa rileva come non sia dato di comprendere come possa ritenersi suscettibile di integrare la fattispecie incriminatrice in oggetto un'attività corretta o un atto giudiziario oggettivamente giusto, sebbene soggettivamente compiuto allo scopo di recare un vantaggio o un danno a qualcuno; aggiunge come l'interpretazione che consentisse l'applicabilità ad ampio spettro della fattispecie incriminatrice in esame in forza del generico rinvio operato agli articoli 318 e 319 c.p., non potrebbe non comportare l'incostituzionalità della norma per evidente violazione sia del principio di legalità ex articolo 25 Cost., per indeterminatezza del precetto, sia dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità ex art. 3 Cost., stante la parificazione a fini sanzionatori di condotte di contenuto e di peso dell'offesa completamente diversi;

2.3. la violazione di legge penale in relazione all'articolo 357 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente riconosciuto in capo al (...) la qualità di pubblico ufficiale sebbene egli, quale coadiutore giuridico del curatore fallimentare, non abbia concorso in alcun modo ad esercitare la funzione giudiziaria, ma si sia limitato allo svolgimento della funzione di custodia giudiziaria dei beni;

2.4. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone assistito (...), per avere i Giudici della cognizione violato il disposto dell'articolo 500 c.p.p., che consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari ed oggetto di contestazione ai soli fini della valutazione della credibilità del teste e non anche ai fini del giudizio di penale responsabilità.

2.5. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa del (...) insiste per l'accoglimento del ricorso, aggiungendo nuovi argomenti a supporto dei motivi già proposti nel ricorso originario.

3. Nell'atto presentato dal comune difensore, (...) e (...) deducono:

3.1. la violazione di legge penale in relazione all'articolo 319-ter c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente valutato soltanto la sussistenza dei presupposti per affermare ictu oculi l'innocenza degli imputati ex articolo 129 c.p.p., mentre avrebbe dovuto procedere ad una valutazione nel merito in ragione dello stretto nesso intercorrente fra la responsabilità penale delle persone fisiche e la responsabilità amministrativa degli enti, confermata dal Collegio distrettuale a carico delle due società del gruppo (...); tanto premesso, i ricorrenti rilevano come, nella specie, facciano difetto i presupposti del reato di corruzione in atti giudiziari atteso che, in primo luogo, risulta evidente l'inidoneità della promessa fatta dall'imputato (...) a seguito della richiesta avanzata dal coimputato (...), intermediata dal (...) e dal significato equivoco, per di più in relazione ad un atto già adottato e dante pertanto luogo ad un'ipotesi di corruzione susseguente non riconducibile alla previsione dell'articolo 319-ter c.p. ante riforma del 2012; in secondo luogo, non é integrato l'elemento soggettivo, essendo la (...) rimasta l'unica società interessata ai beni della fallita e mancando pertanto l'intento di favorirla a scapito di altre; in terzo luogo, non é ravvisabile in capo al (...) la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto il coadiutore del curatore - dipendendo dal curatore - non gode di un potere valutativo decisionale autonomo;

3.2. la violazione di legge processuale in relazione agli articoli 192 e 197-bis c.p.p. e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ritenuto utilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità le dichiarazioni rese in indagini dal teste assistito (...), sebbene impiegate per le contestazioni e pertanto utilizzabili ai soli fini della valutazione di attendibilità del dichiarante; per altro verso, i ricorrenti pongono in luce come non vi sia prova della loro consapevolezza circa la qualifica di pubblico ufficiale in capo al (...).

3.3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di (...) e (...) insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo i motivi già illustrati nel ricorso originario.

4. Le società (...) BV e (...) s.r.l. (già (...) s.r.l.) denunciano:

4.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 319, 319-ter e 321 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di corruzione in atti giudiziari in capo agli imputati di nazionalità olandese (...) e (...) sub capo E), reato-presupposto della ritenuta responsabilità degli enti sub capo F); a sostegno del motivo, la difesa evidenzia come, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 319-ter c.p. - nella formulazione antecedente alla riforma del 2012 - fosse necessario provare uno stretto collegamento fra il denaro o l'utilità data o promessa rispetto ad un determinato atto d'ufficio e come la corruzione in atti giudiziari impropria susseguente fosse estranea all'alveo dell'incriminazione; sotto diverso aspetto, rimarca l'assenza dell'elemento soggettivo del reato-presupposto, atteso che la (...), secondo quanto ricostruito in sentenza, era rimasta l'unica società interessata all'acquisto sicché risulta del tutto carente l'oggetto del presunto patto corruttivo non essendovi soggetti favoriti né danneggiati; d'altra parte, evidenz.....

 

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