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10 maggio 2022 (ud. 15 febbraio 2022) n. 18413 - sentenza - Corte di cassazione - sezione IV penale* (Lesioni personali commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - l’imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo presuppone la c.d. colpa di organizzazione dell'ente consistente nel non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato - la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001 e all’art. 30 D.lgs. n. 81 del 2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da
Salvatore Dovere - Presidente
Emanuele Di Salvo
Aldo Esposito
Ugo Bellini
Alessandro Ranaldi - Relatore
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(...);
avverso la sentenza del 11/01/2021 della Corte Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;
È presente l'avvocato (...) in difesa di: (...);
Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.1.2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto la S.r.l. (...) (d'ora in poi, (...)) responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, D.lgs. 231/2001 per avere - come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa (...), rimasta ferita alla mano sinistra durante una operazione di raddrizzamento di un cartone che non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso - consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società, commesso - secondo l'accusa - nell'interesse dell'ente, in ragione dell'assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse (incidente avvenuto il (...)).
La Corte di appello, nel confermare la responsabilità dell'ente, ha dato atto della mancanza - nel macchinario e all'epoca dei fatti - di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di toccamento delle lamiere, solo successivamente integrato nel dispositivo; ha, quindi, individuato l'interesse della società, idoneo a configurare la responsabilità della (...), nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello in esame, avvenuto nel 2011, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della (...), lamentando quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, da una parte, riconosciuto come la lavoratrice fosse esperta e istruita adeguatamente quanto a conoscenza delle procedure e dei rischi, e ciononostante avesse, in occasione dell'infortunio, agito d'istinto, spostando il foglio con la mano senza fermare la macchina per non rallentare il lavoro; dall'altra, nonostante la lavoratrice avesse tenuto un comportamento antitetico al modello insegnato e conosciuto, i giudici di merito hanno omesso di riconoscere l'interruzione del nesso causale ovvero, in subordine, non hanno reso specifica motivazione sulle ragioni per le quali la società sia tenuta a rispondere "oggettivamente" di qualsivoglia atteggiamento istintuale, posto in esser.....

 

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