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LE NOTIZIE


27 febbraio 2023 (ud. 20 ottobre 2022) n. 8476 - sentenza - Corte di cassazione sezione - IV penale* (Reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all'infortunio e definizione della portata della delega - Differenze tra la disciplina della delega di funzioni contemplata dall'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 e la disciplina della delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ. - Secondo la previsione dell’art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, in caso di delega di funzioni permane in capo al datore di lavoro delegante l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 comma 4)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da: Salvatore Dovere - Presidente -
Eugenia Serrao
Anna Luisa Angela Ricci - Relatore -
Giuseppe Pavich Daniela Dawan

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: (A) nato a … il … avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore Giuseppina Casella

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 15 luglio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione nei confronti di (A), nella qualità di Amministratore delegato della (X) s.r.l., in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del dipendente ….

1.2. I fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito, conformi, nel modo seguente.
Il 3 marzo 2016 all'interno della ditta (X) s.r.l., nella zona di stoccaggio temporaneo dei pancali dei prodotti confezionati ove avevano accesso sia i pedoni con i transpallet utilizzati per movimentare i pancali, sia i carrelli elevatori impiegati per prelevare i prodotti confezionati e trasportarli in magazzino, il dipendente ... nel manovrare a piedi un transpallet era indietreggiato ed era stato investito da un carrello elevatore condotto dal dipendente …, il quale stava procedendo a marcia in avanti con una pila di pancali vuoti sulla forche e quindi con la visuale coperta.
A causa dell'impatto … aveva riportato la frattura pluriframmentata scomposta della diafisi distale della tibia e del perone della gamba sinistra con una prognosi di durata della malattia superiore a 40 giorni.

1.3. L'addebito di colpa nei confronti dell'imputato è stato individuato nella violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed in particolare dell'art. 64 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per non avere egli provveduto a tracciare nell'area di stoccaggio temporaneo dei bancali di prodotti imbottigliati le vie di circolazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni in atti rilasciata dall'imputato (A) all'amministratore delegato e direttore di stabilimento (B).
La Corte di Appello aveva ritenuto che con la delega in questione fossero state attribuite funzioni relative alla osservanza ed alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già funzioni relative alla organizzazione ed alla gestione dell'impresa in materia di sicurezza con attribuzione di illimitata facoltà di spesa.
Secondo il difensore la Corte, nel ribadire le argomentazioni del giudice di primo grado, non si era confrontata con i motivi di appello con cui era stato evidenziato che la delega in atti al direttore di stabilimento (persona esperta e qualificata) era relativa alla organizzazione, gestione e controllo dell'impresa; che (B) era amministratore delegato e direttore di stabilimento con cui si rapportavano sia i lavoratori, sia le altre figure aziendali anche in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; che la mancata indicazione nella delega in atti dei poteri di spesa era irrilevante, posto che gli interventi che secondo lo Spresal avrebbero dovuto essere adottati erano costati solo poche migliaia di euro.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla dinamica dell'incidente.
La Corte avrebbe ritenuto che il muletto fosse in transito, mentre in realtà stava operando nello stesso luogo in cui l'infortunato conduceva a mano il transpallet, sicché la presenza dei percorsi sarebbe stata irrilevante.
Il difensore rileva che l'allegato cui rimanda l'art. 63 del d.lgs. n. 81/2008, a sua volta richiamato dall'art. 64, distingue fra vie di circolazione e vie di transito e solo per le prime prevede il tracciato per distinguere il percorso dei pedoni da quello dei mezzi, mentre per le seconde prevede solo che non debbano presentare buche e sporgenze e che siano tenute in condizioni tali da rendere sicuro il movimento delle persone e dei mezzi di trasporto.
Il giudizio controfattuale porterebbe, quindi, a concludere che anche in presenza dei tracciati l'evento si sarebbe verificato in quanto quest'ultimo era da imputare unicamente alla manovra incauta di ... che aveva caricato il muletto in modo da non avere la visuale libera.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale.
La Corte non avrebbe adeguatamente replicato rispetto al motivo di appello con cui si era evidenziato che la causa dell'incidente doveva essere imputata alla condotta di ..., il quale aveva proceduto a marcia avanti e non già indietro come avrebbe dovuto, contravvenendo alle più elementari regole di diligenza e prudenza che devono essere osservate nella guida del carrello elevatore e che egli ben conosceva.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina Casella, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo assorbente motivo, relativo alla individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all'infortunio verificatosi e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società al consigliere di amministrazione (B).

2. Al fine di meglio inquadrare il tema della individuazione del soggetto titolare della posizione di garante, occorre muovere dalla disamina del contenuto della delega di cui si discute.
Sono stati allegati al ricorso due verbali:
- con il primo, verbale del Consiglio di amministrazione datato 2 gennaio 2012, si approva la delibera che determina il seguente assetto societario: … viene nominato presidente del Consiglio di Amministrazione e assume anche la veste di amministratore delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; (A) viene nominato amministratore delegato con poteri cli ordinaria e straordinaria amministrazione; (B) viene nominato amministratore delegato con i poteri di sovraintendere alla gestione e al coordinamento degli impianti produttivi, nonché i poteri e le responsabilità, compresa la legittimazione passiva, inerenti all'osservanza e alla applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro stabilità dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i provvedimenti integrativi collegati o modificati, delle norme stabilite dai DPR 547/55 - 302/56-303/56 (inerenti la prevenzione infortuni sul lavoro), DPR 304 del 10 settembre 1991 (inerenti la normativa sui carrelli elevatori), DPR 493 del 14 agosto 1996 (inerenti alla normativa sulla segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);
- con il secondo, verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria del 3 luglio 2014, si delibera di nomin.....

 

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