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LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE PENALE NEL PROCESSO ALLE SOCIETA' - II° PARTE - di Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pinerolo


(segue)

Le medesime osservazioni si rinvengono anche nella giurisprudenza delle Corte costituzionale, che ha più volte individuato il fondamento della disciplina codicistica in commento nella funzione di apprestare una garanzia a tutela del principio fondamentale di imparzialità ed indipendenza del giudice e, di riflesso, uno specifico presidio a salvaguardia del giusto processo, la cui attuazione è posta in pericolo da tutte quelle situazioni che contribuiscono a far sorgere la figura del iudex suspectus per la forza della prevenzione originata dal fatto di avere questi, prima della decisione finale, reso in qualche modo palese la sua opinione circa la controversia portata al suo esame . In realtà, è evidente che non può possa sostenersi che il giudice che ha perso per qualsivoglia ragione la sua imparzialità e non sia così terzo rispetto alla controversia da decidere pronuncerà senz'altro e necessariamente un giudicato inficiato da valutazione estranee al merito della causa; infatti, non può certo escludersi che il singolo giudice, pur versando in una situazione di incompatibilità, possa ugualmente mantenere l'obiettività e la serenità necessarie per rendere una giusta decisione. Tuttavia, "è l'astratto venir meno della terzietà che già rileva giuridicamente, perché l'ordinamento da un lato non vuole correre il rischio di una decisione non serena e dall'altro deve salvaguardare l'immagine di terzietà del giudice, per offrire alle parti ed alla collettività la massima garanzia di imparzialità dei suoi organi" .
E' proprio alla luce di tale considerazione – sintetizzabile nella espressione più volte utilizzata nella giurisprudenza costituzionale secondo cui "il giudice non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire tale a quanti partecipino e siano interessati a vario titolo alla definizione della regiudicanda" – che il legislatore ha delineato una serie di ipotesi in presenza delle quali – a cagione di eventi o circostanze di fatto verificatesi prima dell'assunzione della decisione – viene formulato un giudizio negativo circa la capacità del giudice di atteggiarsi come organo terzo e neutrale rispetto alla sentenza che deve emanare e quindi se ne sancisce l'incompatibilità rispetto alla decisione ovvero se ne facultizza l'astensione o si consente alle parti di richiederne la ricusazione.

In particolare, il codice di procedura penale prevede tre distinte modalità a mezzo delle quali assicurare il principio di imparzialità del giudice. In primo luogo, vanno considerate le ipotesi di incompatibilità del giudice, previste dagli artt. 34 e 35 c.p.p.: si tratta di situazioni in cui la terzietà del soggetto giudicante è particolarmente compromessa, avendo egli pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in gradi o fasi precedenti del medesimo giudizio ovvero perché ha rivestito funzioni particolari nel processo o infine perché sussistono relazioni di coniugio o parentela con altro giudice investito, attualmente o precedentemente, della medesima causa.
In secondo luogo, il legislatore ha indicato, all'art. 36 c.p.p., una serie di situazioni in presenza delle quali il giudice ha l'obbligo di astenersi. In tale novero rientrano, oltre alle ipotesi che determinano l'incompatibilità del giudice rispetto alla decisione, anche situazioni a carattere più generale in presenza delle quali comunque può formularsi una valutazione di potenziale parzialità del giudice rispetto al merito della decisione: si tratta in maniera pressoché prevalente di ragioni che attengono unicamente alla sfera dei rapporti personali intersoggettivi del giudicante e che sono in parte richiamate analiticamente dalla norma ed in parte riassunte nella formula di chiusura dell'esistenz.....

 

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