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3 Marzo 2005 - ordinanza - Tribunale di Milano - sezione X penale* (reati di corruzione e concussione commessi ad interesse o vantaggio dell’ente - costituzione di parte civile nei confronti dell’ente - assenza di riferimenti alla costituzione di parte civile o alla parte civile tout court nel D.Lgs. 231/01 - qualificazione dell’illecito ex 231 come amministrativo e dunque non passibile di applicazione rispetto agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. che fanno riferimento al reato e all’autore dello stesso - inammissibilità della costituzione di parte civile)
Il Tribunale, premesso che: - con decreto 30/4/04 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di vari soggetti-persone fisiche per reati di corruzione e di concussione, nonché il rinvio a giudizio della (MC) s.r.l. per l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e ss. D.L.vo 231/01 in relazione al reato di corruzione propria contestato ad (AE) e (VP), nei cui confronti si era separatamente proceduto; - nella prima udienza dibattimentale (7/10/04) il Tribunale ha disposto la separazione degli atti relativi alla (MC) s.r.l. e il relativo procedimento è stato assegnato a questo Collegio; - nella successiva udienza del 2/12/04 (I), a mezzo del procuratore speciale e difensore (…), ha depositato atto di costituzione di parte civile nei confronti della (MC) s.r.l., chiedendone la condanna, in relazione agli illeciti alla stessa ascritti (o "ai diversi illeciti ... ritenuti dall'Autorità Giudiziaria"), al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali derivati a (I) "in conseguenza dei fatti in relazione ai quali è stato chiesto e disposto il giudizio"; analoga costituzione di parte civile, (I) aveva operato nell'udienza preliminare ma il G.U.P., con provvedimento 9/4/04, l'aveva ritenuta e dichiarata inammissibile; - il difensore della (MC) s.r.l. ha chiesto che anche in questa sede sia dichiarata l'inammissibilità della costituzione di parte civile; - il P.M. ha chiesto che sia affermata l'ammissibilità della costituzione, essendo ravvisatole la legittimazione passiva della società a risarcire in via autonoma il danno; sentite le parti e visti gli atti, a scioglimento della riserva formulata nell'udienza 2/12/04, osserva quanto segue. Il presente procedimento concerne esclusivamente l'illecito contestato alla società (MC) s.r.l. ex artt. 5 e seguenti del D.L.vo n. 231/01. Il citato decreto, emanato in forza della delega contenuta nell'arti 1 della Legge 29/9/2000 n. 300, disciplina la responsabilità "delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" in dipendenza da reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da persone che rivestono posizioni "apicali" o da loro "sottoposti". Si tratta di una responsabilità espressamente definita – sia nello stesso decreto, sia, ancor prima, nella legge delega – "amministrativa" (non penale), come "amministrativi" (non penali) sono definiti gli illeciti cui essa consegue (art. 1 D.L.vo n. 231/01) e "amministrative" le sanzioni per questi comminabili (art. 9 D.L.vo cit.). Il decreto legislativo non contempla una norma corrispondente all'art. 185 c.p.; in nessun punto è positivamente affermato che gli illeciti in questione sono fonte di un obbligo di risarcimento e, laddove si parla della "responsabilità patr.....
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