10 luglio 2012 - sentenza - Tribunale di Milano - Giudice per le Indagini Preliminari dr. D’Arcangelo* (prescrizione - la prescrizione attinge non solo la sanzione ma anche l’illecito amministrativo in quanto il riferimento alla consumazione del reato e l’indicazione di specifici atti interruttivi che precedono il processo rendono evidente come il fenomeno estintivo riguardi l’intera fattispecie di responsabilità da reato dell’ente e non già meramente le sue conseguenze sanzionatorie - pluralità di illeciti - la pluralità di illeciti ricorre allorché gli stessi siano commessi all’interno del medesimo settore organizzativo della società, nello svolgimento della medesima attività e prima che per uno di essi sia pronunciata sentenza anche non definitiva - in caso di pluralità di illeciti il termine di prescrizione decorre dalla consumazione di ogni singolo illecito e non già dalla consumazione dell’ultimo episodio avvinto dalla fattispecie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-
Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dr. Fabrizio D'Arcangelo, all'esito della udienza del 10.7.2012 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:
(X) S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore … con sede in … elettivamente domiciliata in … presso lo studio del proprio difensore di fiducia …
Difesa di fiducia da …
I M P U T A T A
degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21, 25 ter lettera S) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone meglio indicate nel capo di imputazione di cui sopra, che si intende qui richiamato, le quali hanno agito in virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l'ente, nell'interesse dell'ente ed a suo vantaggio, adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.
In Milano, sino al 31 marzo 2009.
in relazione ai seguenti delitti presupposto contestati a:
(A), (B), (C)
del delitto p. e p. dagli artt. 2638 I, II e III c. cod. civ., 81 cpv, 110, 48 c.p., perché, previo accordo ed in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
(A), nella sua qualità di Direttore Generale e di Amministratore Delegato di (X) S.p.a., cariche rispettivamente ricoperte a partire dal 7 maggio 2002 e dal 5 settembre 2002, ed a far data dal 5 ottobre 2005 altresì responsabile del "business" della telefonia mobile
(B), nella sua qualità di Direttore Operativo di (Y) Spa (fusa in (X) Spa con efficacia dal 1° marzo 2006) dal 15 aprile 2005 al 1° giugno 2006, nonché di Responsabile Market Development in Operations dal 1° giugno 2006 sino al 22 gennaio 2007
(C), nella sua qualità di Responsabile Marketing and Sales di (Y) Spa (fusa in (X) Spa con efficacia dal 1° marzo 2006) dal 15 aprile 2005 sino al 1° giugno 2006, nonché di Responsabile Sales Customer Service in Operations dal 1° giugno 2006 al 22 gennaio 2007 e poi Responsabile Domestic Mobile Services dal 22 gennaio 2007 al 22 dicembre 2008
al fine di prospettare il raggiungimento di una quota di mercato da parte di (X) Spa, relativamente alla telefonia mobile, superiore a quella effettiva, ricorrevano ad un artificio tecnico-contabile finalizzato ad incrementare fittiziamente il volume della clientela e posto in essere tramite una procedura consistita nel mantenere attive schede SIM di immediata e prossima scadenza, in realtà da disattivare in virtù della decorrenza di tredici mesi dall'ultima ricarica di ciascuna di esse, a mezzo di un accreditamento fittizio su ciascuna di.....
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