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Gio, 23 Gen 2025 |
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FOCUS SUL CODICE ETICO, MODALITA' DI REDAZIONE E CONTENUTI - di Fabio Bianchi, Compliance Manager PensPlan Invest Sgr S.p.A.
PREMESSA Il codice etico può essere definitivo come l'insieme delle regole di comportamento con cui l'Ente intende formalizzare un modello di prevenzione con riferimento ad alcune specifiche tipologie di reato che sono previste ai sensi tutti dal D.Lgs 231/01. Con lo strumento del codice etico pertanto l'Ente dovrà provvedere a creare un articolato complesso normativo con cui il soggetto collettivo andrà a conformarsi ai sensi tutti degli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01. Tale dettato normativo disciplina nello specifico le prescrizioni per i soggetti in posizione apicale e le specifiche inerenti il modello di organizzazione dell'ente. In particolare: 1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. Inoltre con riferimento agli obblighi per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e connesse specifiche del modello di organ.....
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